Acquisto prima casa Under 36, la guida completa

In tempi di crisi spesso ci si rifugia nell’acquisto della casa, un bene che, con buona approssimazione, non perde mai di valore. Purtroppo però questa tendenza rischia di diminuire soprattutto tra i giovani, spaventati da un futuro incerto e dai tassi dei mutui in costante ascesa. Per cercare di contrastare il fenomeno, il Decreto Sostegni bis emanato dal governo ha messo in campo una serie di agevolazioni per i giovani con meno di 36 anni, con un valore dell’Isee non superiore a 40 mila euro annui. Vediamo di cosa si tratta.

Acquisto prima casa under 36

La legge di bilancio 2023 ha prorogato di un anno l’agevolazione prevista dal decreto Sostegni bis, estendendone dunque la validità ttra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023. L’agevolazione riguarda l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Inoltre, in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito di imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto, che può essere utilizzato per pagare imposte su successioni e donazioni, per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato, o per compensare somme dovute tramite modello F24.

Inoltre, il decreto prevede l’esenzione dall’imposta sostituitiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo. Come per gli altri atti di acquisto assoggettati all’imposta di registro proporzionale, anche l’atto di acquisto prima casa under 36 è esente dall’imposta di bollo.

I requisiti

Per avere diritto alle agevolazioni under 36 sull’acquisto prima casa, occorre che chi acquisti la prima casa tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 non abbia ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato, e abbia un ISEE annuo non superiore a 40000 euro. Inoltre, è necessario avere o stabilire la residenza nel comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, non essere titolari nemmeno col coniuge dei diritti di proprietà, uso, usufrutto e abitazione di altra casa nel territorio del comune dove si trova l’immobile da acquistare, e non possedere un altro immobile acquistato con l’agevolazione prima casa. Se si possiede, è necessario venderlo entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Sono ammessi al beneficio delle agevolazioni under 36 gli immobili appartenenti alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7, A11 e le pertinenze rientranti nelle categorie C2, C6 e C7 (una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale). L’acquisto della pertinenza può avvenire sia insieme a quello dell’abitazione principale, sia con un atto di acquisto separato, purchè esso venga stipulato all’interno dei termini di validità dell’agevolazione, rispettando i requisiti previsti dalla norma.

Quando si perdono le agevolazioni

Le agevolazioni under 36 per l’acquisto prima casa rappresentano sicuramente un vantaggio, ma per contrastare potenziali truffe, le Entrate hanno stilato una serie di barriere. Infatti, chi richiede le agevolazioni senza avere i requisiti specifici, ma ha comunque diritto alle agevolazioni prima casa, per gli atti soggetti a imposta di registro subisce il recupero di tale imposta nella misura del 2%, mentre per le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Per gli acquisti soggetti a Iva invece, oltre a dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, deve restituire il credito di imposta usufruito se lo ha già utilizzato.

In caso in vece di decadenza dalle agevolazioni prima casa per dichiarazione mendace sulla sussistenza dei requisiti, mancato trasferimento della residenza nei tempi previsti o vendita entro cinque anni non seguita dal riacquisto entro l’anno, l’imposta di registro viene recuperata nella misura del 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, con sanzioni e interessi.

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